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Tribunale Parma 25 luglio 2014

Nell’ipotesi in cui il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano ma si sommino a quelli corrispettivi, ai fini del calcolo del TEGM si dovrà tener conto anche degli interessi di mora con la conseguente possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine

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