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Tribunale Pescara, 10 Giugno 2020, Est. Patrizia Medica

inviato dall’Avv. Emanuele Argento

Massime da Il Caso

E’ ammissibile il procedimento d’ingiunzione per la consegna dei documenti contrattuali e contabili relativi al conto corrente di corrispondenza qualora la Banca non abbia adempiuto alla richiesta ex art. 119 T.U.B., anche in considerazione degli obblighi codicistici di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c.

Sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e ss c.p.c. laddove la sentenza di primo grado ha accertato il credito dell’ex società correntista nei confronti della Banca sulla base delle risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa nei confronti dei garanti, con la conseguenza che il credito risulta certo, liquido ed esigibile.

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