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Tribunale Milano, sentenza n. 247 dell’11 gennaio 2017, Est. Ferrari

Dimostrata l’esistenza di un fido di fatto senza prova del suo limite, tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie con rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca

Stralcio

“La parte che solleva una eccezione, infatti, è tenuta a fornire la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda (art. 2697 c.c.) e, quindi, rappresentati dalla decorrenza del termine e dall’allegazione dell’inattività del titolare del diritto di cui si discute; sarà, poi, onere della controparte [l’attore correntista ndr], in termini di contro-eccezione, provare che in realtà il conto corrente era affidato e che, quindi, le rimesse annotate non erano solutorie, bensì ripristinatorie, tali cioè da non far decorrere il termine prescrizionale; una volta acquisita la prova degli affidamenti (o attraverso la produzione dei relativi contratti o in quanto desunta dalle annotazioni negli estratti conto, piuttosto che aliunde, come ad esempio da quanto riportato in estratti della Centrale Rischi), sarà una contro-contro-eccezione della banca dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi sino a un determinato importo e che, pertanto, al di sopra di esso le rimesse assumono portata solutoria e fanno decorrere il termine prescrizionale, per cui, in difetto di prova del plafond dell’affidamento, tutte le rimesse devono essere considerate come ripristinatorie.

Se così è, quindi, deve rilevarsi come nel caso di specie da un lato la stessa difesa della convenuta abbia sostenuto l’esistenza di apertura di credito, giustificando proprio in ragione di tali affidamenti la legittimità degli addebiti di commissioni di massimo scoperto (peraltro da scomputarsi, come si è detto, in quanto non pattuite); parimenti l’esistenza di tali affidamenti risulta ulteriormente desumibile dagli estratti conto, ovviamente non in considerazione degli importi a debito ivi registrati (i quali, di per sé, non implicano l’esistenza di aperture di credito, non essendo in linea di massima condivisibile una generalizzata teoria dei “fidi di fatto”), quanto, viceversa, dall’esplicito riferimento a un tasso di interesse applicato differente se intra fido o ultra fido; dall’altro lato, a fronte di tali risultanze, sempre la difesa della convenuta anche nell’ambito delle operazioni peritali ha ipotizzato un importo affidato pari a lire 300.000.000, senza tuttavia che di tale limite risulti essere stata fornita prova alcuna, nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla difesa attorea.

Per effetto di tali considerazioni, quindi, non può che essere accolta la difesa dell’attrice, diretta a far considerare tutte le rimesse come ripristinatone sull’assunto della mancanza di prova in ordine al plafond degli affidamenti e, conseguentemente, a ritenere non decorso il termine prescrizionale con riferimento a tutti gli addebiti illegittimi operati in corso di rapporto, oggetto dell’odierna azione di ripetizione”.

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