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Tribunale di Treviso, ordinanza del 10 settembre 2019, Est. Elena Merlo

Tribunale di Treviso, ordinanza del 3 ottobre 2019, Est. Elena Merlo

Massime Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus e perdita di efficacia della garanzia in caso di vano decorso del termine ex art. 1957 c.c.

Quand’anche si volesse ritenere la nullità solo parziale delle fideiussioni omnibus con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall’ABI ritenute lesive della libertà di concorrenza alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 1957 c.c., da non intendersi più derogato per effetto della rilevata nullità, la garanzia non ha più effetto qualora la banca, a seguito del recesso dal conto corrente, non abbia nei successivi sei mesi adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale al fine del recupero del credito.

In tal caso, va negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo notificato ai danni del fideiussore.

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