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Tribunale di Salerno, ordinanza del 3 marzo 2020, Est. Valentina Ferrara*

Natura vessatoria della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di mutuo e negazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal fideiussore consumatore

Massima Avv. Dario Nardone

Va negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso ai danni del fideiussore consumatore in caso di violazione delle forme di tutela sancite dal Codice del Consumo (fattispecie in cui il contatto di mutuo prevedeva la deroga del termine ex art. 1957 c.c. e non risultava rispettata la tutela normata dal Codice del Consumo per la quale il professionista ha l’onere di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di  trattativa individuale ex art. 34, comma 5, D.lgs n. 206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 comma 2, c.c.)

Ps: Il principio risulta già affermato da Tribunale di Treviso, 7 giugno 2018, n. 1185 – G.U. Cambi, edito in Diritto Bancario, con la seguente massima: ” Se il garante è un consumatore, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è vessatoria ai sensi del Codice del Consumo”.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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