Download PDF

Tribunale di Roma, sentenza del 28 marzo 2019, Est. Giuseppe Russo

Massime Avv. Dario Nardone*

Il saldo da considerare per definire un versamento solutorio o ripristinatorio non è quello rinvenibile dagli e/c bancari, ma è il “saldo ricalcolato”, ovvero il saldo depurato dalle competenze bancarie illegittimamente addebitate dalla banca nel corso del rapporto.

La clausola che determina gli interessi rinviando alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza”,  sebbene pattuita in data anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria (legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385), deve ritenersi nulla in quanto è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale (cfr. in tal senso Cass. 28.03.2002 n. 4490).

Pur in assenza del relativo contratto, l’esistenza di un affidamento può essere dimostrata anche dagli estratti conto e dalle comunicazioni dai quali risulta l’applicazione di un tasso entro fido e di un tasso fuori fido, oppure dalle evidenze provenienti dallo scalare e dal riepilogo competenze.

La mancanza degli estratti conto di alcuni limitati periodi non pregiudica le ragioni della banca, ma al più va a detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti illegittimi effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, perde la possibilità di recuperare le poste illegittime nei periodi mancanti (ex multis cfr. Cass. Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017).

Per precedenti conformi, cfr. https://www.studiolegalenardone.it/corte-di-appello-di-bologna-sentenza-n-2920-del-26-novembre-2018-pres-de-cristofaro-rel-caruso-al-fine-di-non-confondere-rimesse-apparentemente-solutorie-con-rimesse/

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.