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Tribunale di Roma, ordinanza del 26 luglio 2018, Est. Caterina Silvana Cerenzia

Secondo il Tribunale di Roma, il CTU deve:

1) verificare se il TEG superava al tempo della pattuizione il TSU, includendo ai fini della verifica anche commissioni e spese varie ma non il tasso di mora;

2) rideterminare i rapporti inter partes senza applicazione di alcun interesse debitorio e prevedendo due distinte ipotesi: a) senza applicazione di spese e commissioni; b) con applicazione di spese e commissioni;

3) verificare se il tasso di mora superava in origine il TSU, effettuando due distinte ipotesi: a) eliminando solo le somme già addebitate a titolo di mora; b) applicando l’art. 1815 c.c., anche alla luce della recente Cass. 23192/2017;

4) verificare se la clausola relativa alla pattuizione degli interessi presenti elementi di indeterminatezza ed, in tal caso, rideterminare il rapporto ex art. 117 TUB.

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