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Tribunale di Pescara, ordinanza del 13 maggio 2024, Pres. Bongrazio, Rel. Angelozzi

Va confermato il difetto di legittimazione attiva del cessionario che non abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti indentificativi dei crediti ceduti - La natura devolutiva del reclamo al Collegio non può essere utilizzata per aggirare le preclusioni istruttorie maturatesi nel giudizio di merito

Massime Avv.  Dario Nardone

Va confermato* il difetto della legittimazione attiva del cessionario reclamante quando lo stesso non abbia dato prova che il credito contestato sia in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale – nella specie, la sedicente cessionaria reclamante non comprovava tempestivamente se “il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato”.

Non è idonea a comprovare l’inclusione del credito ceduto nella narrata cessione in blocco una lista crediti costituita da una schermata senza alcun riferimento strutturale o nominativo al contratto di cessione, con la sola indicazione del numero NDG e del nominativo  del debitore e di un importo non corrispondente né a quello oggetto del decreto ingiuntivo, né a quello oggetto della lettera di risoluzione.

Il principio per il quale nel giudizio di reclamo – avente natura devolutiva – sono di regola ammissibili nuovi documenti, va contemperato con la natura del rimedio di cui all’art. 615 comma 1 c.p.c.: esso configura uno strumento di natura cautelare con funzione strumentale rispetto alla successiva decisione di merito; pertanto, la mancata produzione – entro i termini di legge previsti nel rito ordinario – del documento comprovante la specifica inclusione del rapporto di credito nell’oggetto della cessione, determina la conferma della concessa inibitoria non potendo tale documento venire preso in considerazione nella decisione di merito, rispetto quindi alla quale va valutata la funzione strumentale della sospensiva concessa.

*Qui il provvedimento reclamato: https://www.studiolegalenardone.it/tribunale-di-pescara-ordinanza-del-26-febbraio-2024-est-ria-ladempimento-delle-prescrizioni-pubblicitarie-prescritte-dallart-58-tub-e-4-legge-130-del-1999-pubblicazione-su-gu/

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