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Tribunale di Pavia, sentenza n. 77 del 15 gennaio 2019, Est. Fabrizio Carletti (Ottenuta dal collega Avv. Daniele Folino), conforme a GIP Tribunale di Pavia, ordinanza del 31 ottobre 2018

La commissione di estinzione anticipata si qualifica in diritto come multa penitenziale (art. 1373 co. 3 c.c.). se è il corrispettivo pattuito per la facoltà di recesso dal contratto, per l’ intero capitale o per una parte, o come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni (risoluzione) che consentono alla banca di chiedere l’immediato rimborso del credito.

In entrambi i casi, funzione della commissione è di ristorare forfettariamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’anticipata chiusura del piano di rimborso.

La penale di estinzione anticipata è costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell`anticipata estinzione.

Ora, benché l’art. 644 c.p. e l’art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale occorre stabilire quali di essi concorrano alla formazione del TEG, se soltanto i costi effettivi ossia già sostenuti o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto in quanto esprimono un certo peso economico e finanziario capace di superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale, oppure anche quelli puramente eventuali che non esprimono un peso economico e finanziario e non sono in grado di superare quel limite.

Punto di partenza è la legge n. 108/96 – disposizioni in materia di usura – la quale ha modificato l’art. 644 cod. pen.; tale articolo, nell’attuale formulazione, dispone che: “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643. si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni… La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari… Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l’art. 1815 c.c. che stabilisce: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: in base a questo principio il mutuatario ha diritto alla ripetizione degli interessi versati. La specificazione che si tratta proprio di interessi promessi “a qualunque titolo” esclude la possibilità di una differenziazione tra interessi corrispettivi (o compensativi della prestazione) e interessi moratori.

Inoltre il legislatore con il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 – Legge 28 febbraio 2001 n. 24 – “interpretazione autentica della legge 07.03.1996 n. 108, recante disposizione in materia di usura” ha stabilito, all’art. 1, in chiave di interpretazione autentica che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Nella Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del Decreto Legge 394/2000, convertito poi in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, si legge: “L’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815, comma secondo, c.c. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”.

Alla luce di quanto sopra, ad avviso di questo giudice, la commissione di estinzione anticipata (0.50%) è da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.

Né è a dirsi che perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente e che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili.

Sotto questo profilo, neppure gli interessi di mora, in una valutazione “ex ante” del contratto, dovrebbero essere considerati.

E’ preferibile, pertanto, utilizzare il diverso criterio della pattuizione ritenuto prevalente rispetto a quello dell’effettiva applicazione di interessi o spese, e sotto questo aspetto si ritiene sussistere superamento del tasso soglia.

Né è possibile, considerando il solo parametro della pattuizione, distinguere a seconda del momento in cui potrebbe verificarsi il superamento del tasso soglia.

Esso, nel momento in cui è pattuito, a prescindere dal momento in cui è individuabile nella dinamica del contratto, produce gli effetti di cui all’art. 644 c.p.

Pertanto, il tasso di mora indicato in contratto maggiorato della penale per estinzione anticipata eccede il tasso soglia con conseguente nullità parziale del contratto di mutuo.

Ai sensi dell`art. 1815 c.c. quindi non sono dovuti interessi.

P.s.

(L’avv. Dario Nardone condivide pienamente il ragionamento in diritto, ma respinge, essendo erroneo matematicamente, il computo utilizzato nel sommare algebricamente la percentuale del tasso di mora con quella per l’estinzione anticipata: non è possibile effettuare sommatorie algebriche degli oneri o relative percentuali; è necessario che questi vengano sintetizzati nel T.I.R. inerente ciascuno scenario promesso in contratto)

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