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L’asserzione di Cassazione Civile, Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27442 – Pres. Frasca, Rel. Rossetti secondo la quale “Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”, deve opportunamente essere “interpretata” nel senso che, se sono pattuiti interessi di mora usurari, la clausola è nulla (e si applica l’interesse legale in sostituzione ai sensi dell’art 1419 c.c.) e non sono dovuti interessi corrispettivi.

Poiché secondo tale decisione l’art. 1815, II comma, è riferibile solo ai corrispettivi, l’usuraio non avrà dunque diritto a questi ultimi, ma sola alla restituzione del capitale; mentre l’usurato, se inadempiente rispetto alla restituzione del capitale, dovrà versare gli interessi legali a titolo di mora. Diversamente opinando, ovvero ritenendo dovuti i corrispettivi in presenza di moratori usurari, si renderebbe paradossalmente più conveniente l’inadempimento.

E’ quanto affermato da

Tribunale di Palermo, sentenza n. 3698 del 26 luglio 2019, Est. Marinuzzi

per il quale, previo richiamo del passo in questione di Cass. 27442/2018, “Nella specie, il calcolo degli interessi di mora al tasso legale, fermi restando gli interessi corrispettivi al tasso convenuto, comporterebbe disomogeneità con alterazione dell’equilibrio contrattuale perché si renderebbe conveniente l’inadempimento. In altri termini, fin quando le banche inseriranno i tassi di mora superiori al tasso soglia, non potrà che derivare la nullità dell’intero regolamento contrattuale degli interessi, stante che lo sbilanciamento che deriva dalla nullità della clausola degli interessi moratori comporta il necessario ricalcolo dell’intero mutuo al tasso di legge”.

Si aggiunge che l’interpretazione qui caldeggiata è stata autorevolmente sostenuta dal Prof. Aldo Angelo Dolmetta, attuale Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, nel Convegno a Fermo tenutosi del 14 dicembre 2018 su “Le nuove frontiere del contenzioso bancario: dubbi operativi e soluzioni giurisprudenziali”.

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