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Tribunale di Napoli, sentenza n. 8433 del 15 ottobre 2021, Est. Ragozini

È nullo il contratto monofirma se la banca non dà la prova della consegna della scheda contrattuale al correntista

Da Il Caso

“Nell’ipotesi in cui un contratto di conto corrente è solo sottoscritto dal correntista e non anche dalla banca, non può dirsi rispettato il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB nel caso in cui la banca non offra la prova della consegna della scheda contrattuale al correntista; pertanto in carenza della prova della consegna del contratto al correntista, detto contratto sarà affetto da nullità, con la conseguenza della non può dirsi provato il credito preteso dalla banca, come risultante dal saldo (a debito del correntista) dell’ultimo estratto conto.

Attesa la natura di norma imperativa dell’art. 117 TUB, l’eccezione relativa al difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, non può essere preclusa al garante autonomo, il quale è legittimato a sollevare eccezioni riguardanti la violazione di nome imperative.

Per qualificare una garanzia in termini di contratto autonomo non è sufficiente l’inserimento della clausola a prima richiesta”.

Postilla Avv. Dario Nardone

Quando la consegna della scheda contrattuale può a sua volta ritenersi regolarmente effettuata?  

Per Cass. civ., Sez. VI, 10 settembre 2019, n. 22640 – Pres. Scaldaferri, Rel. Iofreda: “Secondo l’impostazione di questa Corte a Sezioni Unite, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. SSUU nn. 898-12001201-1653/2018). Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” (in termini, v. Cass. 12959/2018; Cass. 14646/2018; Cass. 16406/2018; Cass. 23959/2019). Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto”.

Se, dunque, la Cassazione inserisce la consegna al cliente del contratto monofirma quale elemento indefettibile perché sia integrata la forma ad substantiam, le Istruzioni della Banca d’Italia, dal canto loro, prescrivono le condizioni necessarie per la validità della consegna medesima. Nella Sezione “CONTRATTI”, par. 2 “FORMA DEI CONTRATTI”, le Istruzioni recitano: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull’esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”. Da tanto si evince che non è idonea a realizzare la “consegna” – ai fini del rispetto della forma ad substantiam –  una sola sottoscrizione, pur se nel testo contrattuale (spesso con la “spunta” sulla relativa dicitura) il cliente dichiari di aver ricevuto copia del contratto: è invece necessaria una seconda (apposita) sottoscrizione, distinta da quella relativa al perfezionamento negoziale, che deve essere rilasciata appositamente e specificamente per la quietanza di ricezione della scrittura.

In caso contrario, il contratto monofirma rimane irrimediabilmente nullo

 

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