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Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 21 dicembre 2018, Pres. Riviezzo, Rel. Croci

Il contratto di mutuo con traditio di assegno circolare vincolato in pegno non è idoneo titolo esecutivo in assenza di successiva quietanza solenne attestante la riconsegna della somma svincolata al mutuatario

 

Massime Avv. Dario Nardone*

Non è sufficiente a documentare l’esistenza del diritto certo, liquido ed esigibile alla restituzione della somma mutuata, sicché non può assurgere al rango di titolo esecutivo ex art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c. con necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile –  e pur se, nello stesso, la somma sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca al fine della costituzione di pegno, il tutto a mezzo di assegno circolare – se poi non sia seguito da altro atto (di  erogazione, quietanza, etc.) che documenti l’effettiva successiva consegna della somma svincolata dal pegno al mutuatario ed il conseguente obbligo di restituzione.

Il fatto che tale successiva consegna risulti pacifica inter partes non può assolvere la mancanza, al riguardo, del titolo, poiché tale dato non risulta dal titolo e non è pertanto verificabile dall’organo esecutivo.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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