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Tribunale di Lanciano, ordinanza del 29 ottobre 2021, Pres. Audino, Rel. Canosa

Va negata la titolarità attiva del credito alla sedicente cessionaria che fondi il proprio diritto su distinti contratti di cessione

Massime Avv. Dario Nardone

Atteso che (Cass. Sez. VI 5.11.2020 n. 24798) “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione”, dovendo la cessionaria adempiere “l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco… fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”, in assenza di produzione dello specifico contratto di cessione non può ritenersi raggiunta siffatta prova laddove la cessionaria reclamata abbia fondato il proprio diritto di credito su due distinti atti di cessione, stipulati in epoche diverse.

In primo luogo, appare inverosimile che, per un medesimo contratto di mutuo, siano stati stipulati due atti di cessione, dovendosi all’inverso ritenere che l’eventuale ricomprensione del mutuo fondiario intercorso tra la mutuante originario e mutuatario opponente nel primo dei menzionati atti di cessione in blocco, valga ad escludere tale contratto dal secondo atto di cessione.

In secondo luogo, pur apparendo i criteri identificativi dei mutui oggetto di cessione in gran parte identici, tuttavia le eterogeneità e complessità delle cause di esclusione sono tali da non consentire una precisa identificazione dei rapporti che possano ritenersi inclusi nell’uno o nell’altro atto di cessione.

In definitiva, va disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo fondiario azionato con l’opposto precetto, poiché l’evidente incertezza è tale da non consentire di ritenere che l’asserita cessionaria abbia la legittimazione attiva del credito, ciò che integra il fumus dell’atto di reclamo al Collegio.

Ricorre altresì il periculum in mora, costituito non solo dal concreto rischio, per la debitrice, di perdita del bene immobile sottoposto ad ipoteca, ma anche del fatto che la relativa esecuzione sia intrapresa da un soggetto non legittimato e che quindi l’effettivo titolare del credito non sia soddisfatto da tale esecuzione.

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