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Tribunale di Genova 2018

Importante sentenza del Tribunale di Genova, il quale dichiara nullo il mutuo se non è indicato l’ISC e revoca il decreto ingiuntivo sul quale era fondato.

Queste in sintesi le motivazioni (riprese da conforme Tribunale di Padova, ord. del 9 gennaio 2018, Est. Maria Antonia Maiolino)

L’art. 1 17 TUB già nel testo originario prevedeva che la Banca d’Italia potesse indicare un contenuto specifico per alcune categorie di contratti; la delibera CICR del 4/3/2003 all’art. 9 prevede che la Banca d’Italia individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l’indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell`operazione. secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima; a sua volta la circolare della Banca d’Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. II par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l’lSC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello di mutuo; la successiva sezione III della circolare menzionata della Banca d’Italia, al par. 3 (contenuto dei contratti), prevede che “Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”; a sua volta la sezione II par. 3.1 indica tra le condizioni economiche da inserire nel foglio informativo l’ISC: quindi – a differenza di quanto sostiene la banca opposta – l’ISC rientra nel contenuto richiesto dalla Banca d’Italia nel contratto di mutuo perché è espressamente richiesto che il contratto riporti “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo” e tra le clausole che il foglio informativo deve contenere vi è proprio l’indicatore sintetico di costo.

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