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Tribunale di Forli, ordinanza del 5 novembre 2020

Non soddisfa la prova della effettiva titolarità del credito in capo al cessionario il contratto di cessione prodotto ove sia indicato il solo nominativo del debitore senza altri elementi idonei a ricondurre lo stesso agli specifici crediti azionati in giudizio

Stralcio

“non è possibile individuare senza incertezze gli specifici rapporti oggetto della cessione e, dunque, l’effettiva titolarità del credito di cui all’ingiunzione di pagamento in capo al cessionario XXX; a tal proposito, si ritiene necessario che l’attore in senso sostanziale fornisca la prova della titolarità dello specifico credito, nonché della determinabilità dell’oggetto dell’intervenuta cessione in blocco e, quindi, produca a tal fine in giudizio anche copia completa del contratto di cessione da cui emerga con chiarezza che il credito, garantito dall’odierno opponente ed azionato da parte opposta, sia ricompreso in tale cessione in blocco; … la produzione documentale di parte opposta del contratto di cessione, contenente nell’elenco dei crediti il solo nominativo del debitore principale H s.r.l., senza l’indicazione di altri elementi, neanche a carattere numerico, idonei a ricondurre lo stesso agli specifici crediti azionati in sede monitoria (cfr. doc. n. 15 monitorio), allo stato non è adeguata in termini di prova della effettiva titolarità del credito in capo al cessionario”.

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