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Tribunale di Chieti, sentenza n. 352 del 1 luglio 2020, Est. Nicola Valletta

 Massime Avv. Dario Nardone *

La commissione di estinzione anticipata va inserita nella verifica usuraria ex ante perché comunque potenziale remunerazione della banca derivante da un nuovo bilanciamento degli interessi pattuito in caso di divergenza dal programma fisiologico del finanziamento

In ordine alla commissione di estinzione anticipata, non è convincente la tesi che nega la sua rilevanza ai fini usura basata sull’assunto per il quale la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare/indennizzare la mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, con la conseguenza che verrebbero a sovrapporsi dati (interessi corrispettivi e penale) eterogenei perché aventi funzione diversa.

Invero, premesso che nel contratto di mutuo il fattore tempo opera certamente anche in favore del mutuante che proprio nella maturazione nel tempo degli interessi corrispettivi coglie il profitto, risulta evidente che, nel momento in cui si pattuisce la facoltà di recesso anticipato al mutuatario e si conviene un costo per detta facoltà, inevitabilmente la funzione di questa somma non è limitata a “compensare” o a “indennizzare” il mutuante, quanto, piuttosto, a remunerare  l’attività del mutuante con un nuovo bilanciamento degli interessi, poiché a fronte dell’incertezza su regolari futuri pagamenti rateali si ha la certezza di pagamento immediato e si conviene un nuovo profilo di costo – per il mutuatario – e di remunerazione, e cioè profitto, per il mutuante.

In definitiva, essendo la commissione di estinzione anticipata un costo inerente all’erogazione del credito, contenuta nel contratto di credito stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo – sempre in chiave remunerativa – delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione, deve inserirsi fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.

Tanto meno può condividersi la tesi che, ai fini della verifica del TEG, ritiene insufficiente la sola pattuizione contrattuale sull’assunto che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili: attesa la natura remunerativa della clausola, una pattuizione che contemporaneamente preveda, per il mutuatario, una facoltà e un costo per l’esercizio di detta facoltà, concreta inevitabile promessa di interesse ultroneo in favore del mutuante e non rileva che la sua usurarietà sia limitata ad una frazione temporale e nemmeno che detta facoltà sia stata o no esercitata, essendo sufficiente, per legge, la promessa di qualsiasi tipo di interesse per determinare la illiceità della clausola; la quale, palesandosi come usura genetica, determina la gratuità del mutuo.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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