Download PDF

Il Tribunale di Catanzaro, ord. del 19 giugno 2018, Pres. Belcastro, Rel. Dattilo, ricalca quanto ho scritto in LE PENALI PROMESSE IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MUTUO PARTECIPANO AL VAGLIO USURARIO – Nota a Tribunale di Bologna, ord. del 9 maggio 2017, Est. Martino (Articolo edito in Asso CTU e in Altalex)

Questo lo stralcio:

“Il momento del perfezionamento negoziale è il momento di consumazione dell’usura ed è altresì il dies a partire dal quale si producono le conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. in caso di dolo e civili ex art. 1815, comma 2 c.c., poiché ai fini della sussistenza dell’illecito usuraio penale o quantomeno civile, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il danno ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (timing) usuraio convenuto.

Pertanto, le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere, in quanto “costi” legati all’erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.