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Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 192 del 26 gennaio 2018, Est. Francesco Paganini

Altra rilevantissima decisione del Tribunale di Busto Arsizio: il mutuo è GRATUITO se il TAEG risulti usurario comprendendovi anche costo il costo pattuito per l’estinzione anticipata (cosa quasi matematicamente certa).

La banca deve restituire tutti gli interessi INDIPENDENTEMENTE dal fatto che il mutuo sia stato estinto o che il compenso per l’estinzione anticipata sia stato pagato: è importante solo che non siano decorsi più di 10 anni dal pagamento dell’ultima rata, altrimenti interviene la prescrizione.

Di seguito lo stralcio decisivo:

“Non vi sono ragioni per escludere dal conteggio finale del TAEG la penale per anticipata estinzione. I calcoli del CTU sono corretti e non adeguatamente contestati dalla parte convenuta; ciò che non appare condivisibile sarebbero le conclusioni del CTU, di valutazione prettamente interpretativa, per cui non essendo stata pagata la penale, tale previsione costituirebbe semplicemente una nullità relativa della clausola.

Tale assunto non appare corretto.

A prescindere dalla circostanza che in corso di giudizio gli attori avrebbero anticipatamente estinto il mutuo, con applicazione in concreto della relativa penale, per la configurazione di un contratto ab origine usurario è sufficiente l’impegno, la promessa di pagamento di interessi da considerarsi usurari non necessitando il relativo ed effettivo pagamento.

Ora a prescindere dall’effettiva anticipata estinzione del mutuo, pacifica la circostanza che la penale prevista sul punto rientri nel conteggio del TAEG, il contratto in esame era originariamente usurario.

Conseguentemente la domanda attrice deve essere accolta.

Trattandosi di rapporto contrattuale geneticamente usurario, per legge non sono dovuti interessi, né può accogliersi alcuna delle richieste subordinate formulate dalla Banca.

La banca convenuta deve essere condannata a restituire agli attori tutti gli importi ricevuti in eccedenza al puro importo capitale di € 125mila, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo nonché le spese di CTU e quelle di lite, liquidate”.

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