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Tribunale di Brindisi, 2018, Est. Gabriella Del Mastro

Massime Avv. Dario Nardone

Il correntista che abbia effettuato la richiesta ex art. 119 TUB  ha assolto il proprio onere probatorio (Cass. 17948/06) sicché, qualora la banca non consegni la documentazione, si legittimano le condizione per l’attivazione del potere ufficioso ex art. 210 c.p.c.

L’ordine di esibizione non può essere paralizzato dalla mera allegazione che l’art. 119 TUB non obblighi gli intermediari alla conservazione dei documenti per oltre un decennio poiché, nel caso in cui la banca sia nel possesso dei documenti anche più risalenti, è tenuta alla consegna degli stessi in applicazione del principio di buona fede.

Ritenuto, in altre parole, illegittimo e contrario a buona fede il rifiuto della banca di consegna dei documenti sulla semplice considerazione che si tratti di documenti ultradecennali qualora la stessa ne sia in possesso, PTM ordina alla banca convenuta l’esibizione in giudizio, entro la prossima udienza, degli estratti conto come richiesto dal correntista

 

Tribunale di Brindisi, 2018 – È legittimo ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca l’esibizione degli estratti conto ultradecennali qualora la banca ne sia in possesso e non li abbia consegnati al correntista ai sensi dell’art. 119 TUB

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