Download PDF

Tribunale di Bari, sentenza n. 845 del 22 febbraio 2019, Est. Nicola Magaletti*

Applicazione del “saldo zero” se la banca convenuta non adempie l’ordine di deposito degli estratti conto

Massime Avv. Dario Nardone

Il comportamento della banca convenuta in accertamento negativo del credito che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di esibizione degli estratti conto mancanti, va valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. ed è idoneo, da un lato, a giustificare la sollevazione del correntista dall’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; dall’altro – e di conseguenza – a giustificare l’azzeramento del saldo più risalente documentato in atti.

E ammissibile l’azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista a conto aperto se, nelle more del giudizio, il conto corrente venga chiuso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.