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Importante conferma ad opera del Tribunale collegiale di Cassino, ordinanza del 16 maggio 2019, Pres. Pignata, Rel. Ciuffi dei principi espressi già in sede monocratica da Tribunale di Cassino, ordinanza dell’11 ottobre 2018, Est. Maria Rosaria Ciuffi, che aveva accolto il ricorso in opposizione all’esecuzione patrocinato dall’Avv. Dario Nardone

In sostanza il Collegio conferma che non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con lo stesso contratto presso la banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, risultando, pertanto, la somma (fittiziamente erogata) ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

Massime da Il Caso

I contratti di mutuo c.d. condizionati, non documentando l’esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, sono strutturalmente inidonei, ancorché stipulati con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall’atto di erogazione e quietanza, l’unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione del denaro al mutuatario.

L’accreditamento delle somme non è però sufficiente a documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., presupponendo il contratto di mutuo condizionato una semplice promessa relativa alla dazione del denaro che implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà, che gli stessi contraenti si obbligano a prestare, relativa alla effettiva dazione della somma ed alla quale è subordinata la nascita dell’obbligo di restituzione.

Costituisce contratto di mutuo condizionato quel contratto in cui, pur dichiarando il mutuatario di ricevere la somma mutuata e rilasciando ampia e liberatoria quietanza, la stessa somma mutuata viene riconsegnata alla banca perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero costituito presso l’istituto bancario e quindi svincolata decorso il termine fissato e previa produzione da parte dei mutuatari della documentazione attestante l’adempimento delle obbligazioni assunte con riferimento alla iscrizione ipotecaria sugli immobili individuati e il grado della stessa, evincendosi una assenza di disponibilità della intera somma in capo al mutuatario nell’immediatezza della conclusione del contratto.

Costituisce valido titolo esecutivo autonomo quello che deve integrarsi, per le statuizioni accessorie, con i documenti richiamati nel titolo o con atti ad esso esterni, salvo che non sia richiesta una specifica attività di accertamento ovvero vi sia il riferimento ad obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto. L’obbligo, pattuito nel contratto di mutuo, di fornire documentazione aggiuntiva pena la risoluzione del contratto implica una positiva attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa.

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