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Tribunale di Avezzano, ordinanza del 29 ottobre 2020, Pres. Fiduccia, Est. Lauro

L’avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U. assolve solo alla funzione di evitare che il ceduto paghi al cedente e non prova ex se la titolarità del cessionario, tanto più quando rechi parametri vaghi ed onnicomprensivi e/o quando il credito contestato non risulti nella lista dei crediti ceduti pubblicata online

Massime Avv. Dario Nardone*

A fronte dell’orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va preferito altro e più convincente orientamento per il quale l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Attesa tale limitata funzione dell’avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; “E’ per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016)[1]; pertanto “assunta questa diversa prospettiva, (che) – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).”.

Tanto premesso, va ritenuta non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale corrispondente ad un quarantennio, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi e comunque quando il credito oggetto di causa, individuato con un preciso codice, non risulti incluso tra quelli riportati nel documento consultabile sul link indicato in Gazzetta Ufficiale.

[1] Ndr: assunto confermato da Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020, Pres. Scadaferri, Rel. Terrusi per la quale“… la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito”.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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