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Tribunale di Ancona, ordinanza del 5 agosto 2019, Est. Maria Letizia Mantovani  (ottenuta dal Dott. Andrea Torresi e dall’Avv. Carlo Pagamici)

Contratto di mutuo – consegna al mutuatario e contestuale riconsegna al mutuante della somma mutuata in deposito cauzionale – erogazione effettiva subordinata alla futura eventuale costituzione dell’ipoteca – assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo - inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Massime Avv. Dario Nardone 

Va qualificato come contratto di mutuo condizionato e non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, di talché la somma è rimasta giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

In assenza di un successivo atto di erogazione e quietanza al momento dell’effettivo svincolo delle somme in favore del mutuatario, unico atto idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione del denaro al mutuatario, il mero accreditamento delle somme non è in sé idoneo a documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., presupponendo il contratto di mutuo condizionato una semplice promessa relativa alla dazione del denaro che implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà, che gli stessi contraenti si obbligano a prestare, relativa alla effettiva dazione della somma ed alla quale è subordinata la nascita dell’obbligo di restituzione.

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