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 Trib. Torino, ord. 14 maggio 2015

 … E’ altresì vero che l’art. 644 co. 3 c.p. stabilisce sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” e che il quarto comma di detta nonna prevede che il tasso usurario deve essere determinato considerando anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese.

Sul punto la giurisprudenza granitica della Suprema Corte sezioni penali ha evidenziato che “Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 4, si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” (ex multis Casa. 46669/11), in tal modo chiarendo che al fine di determinare se un tasso sia usurario non ci di deve limitare alla valutazione degli interessi moratori, ma si deve considerare ogni remunerazione che un istituto di credito od una società di leasing percepisce in remunerazione dell’attività prestata.

D’altra parte il limite stabilito dalla legge è quindi un limite insormontabile e non può essere aggirato con una distinzioni delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse.

Quindi, pur essendo l’art. 644 c.p. una norma penale in bianco che deve essere integrata da altre disposizioni normative per la determinazione dei limiti, rimane fermo il principio che nella determinazione del lasso usurario dove considerami ogni remunerazione, con la conseguenza che le diverse disposizioni della Banca d’italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.

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