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Tribunale Bari, ord. 08 ottobre 2016 – Est. Raffaella Simone

Ai fini del calcolo dell’interesse di mora si deve considerare il cumulo di tutti gli oneri contrattuali, ivi compresa la penale di inadempimento.

La gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento dell’illegittima decadenza dal beneficio del termine, operate le relative operazioni di dare avere a tale momento e ciò in relazione, appunto, alla sua gratuità.

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