Corte di Appello di Roma, sent. n. 4323 del 07.07.2016, Pres. Puoti, Rel. Dell’Erba
E’ pacifico che i tassi di mora non concorrano a determinare il TEGM; a ciò non consegue la non assoggettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie d’usura.
In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della legge 108/96 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; pertanto ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.
L’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante.
Il testo integrale della sentenza pubblicata su Il Caso: Corte di Appello di Roma, sent. n. 4323 del 07.07.2016, Pres. Puoti, Rel. Dell’Erba
Perfetto. La teoria ambrosiana vacilla ????