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Cass. sent. n. 17257 del 12.07.2013

Proposte eccezioni di nullità del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), è ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell’art. 345 c.p.c., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullità ed il loro rilievo d’ufficio, dal momento che, posta all’attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti “ex actis”, fermo l’obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l’attivazione del contraddittorio.

Anche se le questioni sono state poste per la prima volta in appello la nullità di un contratto di fideiussione può essere rilevata anche d’ufficio. Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati oppure da quelli emergenti dagli atti del procedimento, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio. È il caso, per esempio, delle nullità di protezione messe a tutela del contraente consumatore.

Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità contrattuale non soggetta a regime speciale, con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio. Il rilievo officioso della nullità del contratto viene fondato, dunque, sull’esigenza di tutela di interessi generali non sacrificabili in nome del rispetto, meramente formalistico, del divieto di extrapetizione. 

Nello specifico, la Corte d’Appello di Roma affermava che costituisce una domanda nuova, e quindi inammissibile, la violazione della normativa sulla trasparenza eccepita per la prima volta in secondo grado. La Cassazione, invece, ha sancito che “le eccezioni di nullità dei contratti di fideiussione, elencate nella sentenza impugnata … non possono essere ritenute inammissibili ai sensi del secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. in quanto… dall’esame testuale delle eccezioni ritenute inammissibili, emerge, infatti che si tratta di rilievi che attengono agli obblighi d’informazione e trasparenza previsti dagli artt. 117 e 119 del T.U. n. 385 del 1993 o di violazioni del principio di buona fede sia con riferimento all’art. 1956 cod. civ. che con riferimento all’art. 1375 cod. civ. (e, f, g,), tutti riferibili esclusivamente al regolamento negoziale contenuto nei contratti di fideiussione e alla violazione degli obblighi legali e negoziali posti a carico dell’istituto bancario garantito… Pertanto, la statuizione d’inammissibilità … deve essere cassata”.

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