Download PDF

Cass. Civ. Sez I, ord. 20 giugno 2017 n. 15188, Pres. Didone, Rel. Dolmetta

“L’altro nodo essenziale, su cui si confrontano gli opposti orientamenti in questione (cfr. sopra, n. 6), riguarda la così detta omogeneità dei dati comparati in punto di usura: da un lato, gli oneri economici presi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale del ministero dell’economia; dall’altro, gli oneri economici su cui si deve esercitare la verifica dell’eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall’autonomia dei privati. Questo profilo, non poco complesso – posto pure che propone un tema per sé generale della vigente normativa antiusura, non esclusivo della commissione di massimo scoperto -, si compone di più e distinti sottoproblemi. Il primo dei quali attiene alla stessa effettiva sussistenza, nel sistema antiusura che risulta attualmente vigente, di una regola di omogeneità in proposito, nonché del peso che alla stessa andrebbe nel caso riconosciuta.

Non si può trascurare al riguardo che, secondo quanto più volte segnalato dalla giurisprudenza di merito, la normativa della legge n. 108/1996 contempla espressamente l’eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto. La norma dell’art. 2, comma 1, di tale legge – dopo avere ribadito che le rilevazioni trimestrali del «tasso effettivo globale medio» debbono essere «comprensive di commissioni, di remunerazioni e di spese, escluse quelle per imposte e tasse» – aggiunge, in particolare, che i «valori medi derivanti da tale rilevazione» vengono «corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento».

In ogni caso è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria.

Le stesse istruzioni della Banca d’Italia – che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell’ambito della normativa di cui alla legge n. 108/1996 (l’art. 2 di questa affidando le rilevazioni trimestrali al Ministro dell’economia, «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi») – sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari (cfr., ad esempio, la «sezione I – istruzioni per la segnalazione», «A. – generalità della rilevazione», «A.2 – soggetti tenuti alla rilevazione» delle istruzioni emanate nell’agosto del 2009).

Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati”

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.