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Tribunale di Ancona, ordinanza del 21 settembre 2015

Il fumus della opposizione si ravvisa anche sotto l’ulteriore profilo del superamento del tasso soglia di usura con riferimento alla penale per estinzione anticipata prevista dall’art. 6 del contratto di mutuo.

Secondo la prevalente giurisprudenza “ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2 cc., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratorí” (Cass. 350/2013; C. Cost. 29/2002).

Considerato che la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere accomunate atteso che entrambe rappresentano il costo del mutuo erogato, assume rilevanza ai fini dell’applicazione della legge antiusura e del superamento del tasso soglia qualunque onere che sia collegato alla erogazione del mutuo e quindi anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata dello stesso (cfr. in termini Trib. Pescara, ord. collegiale 28.1.2014).

Alla luce della giurisprudenza richiamata e della documentazione allegata all’opposizione sembra ricorrere nel caso di specie l’apparenza del diritto che fonda la concessione della cautela invocata.

Rilevato infine che, con riferimento alla tutela preventiva delineata nel primo comma dell’art. 615 c.p.c., il periculum in mora è sempre presente nella natura stessa dell’azione espropriativa preannunciata con la notifica del precetto, ne consegue che, una volta appurata la sussistenza del fumus boni iuris, “l’astratta possibilità di porre in essere atti esecutivi a seguito della notifica dell’atto di precetto determina in re ipsa il pericolo di grave pegiudizio” (Tribunale di Lecco ordi 6.7.2006).

Alla luce delle argomentazioni svolte si ritiene che sussistano i gravi motivi di cui all’art. 615 cpc per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

Il testo integrale: Tribunale di Ancona, ordinanza del 21 settembre 2015

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