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Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, ord. 10 febbraio 2017, Est. Cozzolino

Accerti il CTU, presa visione degli atti, ed acquisita l’ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria, se il contratto di mutuo ipotecario concluso dalle parti contenga una chiara indicazione, in termini esclusivamente tecnico contabili, del TAEG e del tasso di mora nonché pattuizione usuraria (tenendo conto anche delle spese di sollecito e di quelle per l’estinzione anticipata del contratto di mutuo) con riferimento al momento della sua stipula, formulando un ipotesi di calcolo che tenga conto anche degli interessi usurari ed un’altra che non ne tenga conto.

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