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 Tribunale collegiale di Bari, ord. del 01.12.2014, Pres. Rel. Magaletti

Nell’ordinanza definitoria di un reclamo ex art. 669 tredecies, il Tribunale collegiale barese conferma la tesi esposta dall’Avv. Dario Nardone e pienamente condivisa dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale del 21.11.2014, rigettando la tesi del Giudice dell’opposizione per il quale il compenso per l’estinzione anticipata non dovrebbe essere computato nel TAEG ai fini di verificare il superamento della soglia usuraria.

Allo stato, può dirsi che la giurisprudenza di merito (nella più autorevole composizione collegiale) sul punto inizia a consolidarsi: circa le conseguenze grandemente favorevoli per l’utenza bancaria di tali decisioni, si rinvia al commento apposto alla predetta decisione del Collegio pescarese.

Così testualmente il provvedimento del Collegio barese:

La Corte di Cassazione con la nota sentenza n° 350/13 ha stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p.c., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Ne consegue che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata.

Per quanto attiene poi a quest’ultima commissione deve rilevarsi che, sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto.

La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare vieppiù evidente nel caso di specie in cui tale commissione per contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

Alla stregua di tali considerazioni deve dunque sospendersi la procedura esecutiva considerato che: il tasso convenuto (dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, dell’ulteriore percentuale dello 0,50% per la mora, dello 0,25% per commissioni di istruttoria, e dell’1,50% per estinzione, anticipata) il tasso convenuto è pari al 7,40%, superiore dunque al tasso-soglia che all’epoca del mutuo era del 6,255% con conseguente gratuità del mutuo; il credito dei reclamanti a titolo di ripetizione a titolo di interessi indebitamente pagati è di gran lunga superiore a quello vantato dalla reclamata sicché esso incide sullo stesso diritto di quest’ultima di agire in via esecutiva.

PQ.M.

Il Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato sospende la procedura esecutiva sopra indicata.

Bari 1.12.2014

2 thoughts on “IL COSTO DELL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO PUÒ CONCRETIZZARE UNA PROMESSA USURARIA – CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ART. 1815, 2° COMMA, C.C., NON DEBENZA DI INTERESSI E GRATUITA’ DEL MUTUO – Tribunale collegiale di Bari, ord. del 01.12.2014

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