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Trib. Milano,sentenza 8 maggio 2014 – Est. dott. Francesco Ferrari

Nonostante la causa del contratto derivato possa dirsi lecita anche quando l’alea contrattuale risulti ripartita in modo sbilanciato tra le parti, è comunque necessario che esse ne siano pienamente consapevoli. La mancata comunicazione da parte dell’intermediario, della presenza nel derivato di costi impliciti, costituisce una violazione dell’articolo 21 del TUF, che stabilisce l’obbligo per l’intermediario stesso di comportarsi nell’interesse del cliente, e pertanto di fornirgli una corretta informativa su tutti gli elementi del contratto. Tale comportamento della banca determina un inadempimento contrattuale, da qualificarsi come grave (ex art. 1455 cc, ricadendo su uno degli elementi che concorrono a determinare il concreto funzionamento del contratto), e pertanto conduce alla risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, con conseguente obbligo in capo all’intermediario, di restituire tutte le somme versate a titoli di differenziali negativi derivanti dallo swap, da maggiorarsi degli interessi al saggio legale.

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