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Tribunale di Milano, 27 febbraio 2014, n. 2145 – Est. Guidi

Diritto bancario – Contratti derivati finanziari – Regolamento Consob 16190/2007 – Requisito dell’adeguatezza

Ai sensi dell’art. 40 (valutazione dell’adeguatezza) del Regolamento Consob 16190/2007, un contratto finanziario derivato risulta inadeguato non solo quando la funzione di copertura,  esplicitamente richiesta dal cliente, è inesistente  o sovradimensionata, ma anche quando non vi è congruenza tra il nozionale del derivato e l’esposizione debitoria complessiva del cliente.

Diritto bancario – Contratti derivati finanziari – Regolamento Consob 16190/2007 – Violazione comportamentale delle banca – Illustrazione dei rischi relativi allo specifico prodotto derivato otc 

A norma dell’art. 40 Regolamento Consob 16190/2007, l’istituto di credito deve illustrare al cliente i rischi relativi all’operazione proposta, indicando:

–          la scomposizione del prodotto complesso nelle rispettive componenti elementari, quantificando il fair value di ciascuna di esse e del prodotto nel suo complesso;

–          le risultanze delle analisi di scenario di rendimenti da condursi mediante simulazioni effettuate con metodologie oggettive, al fine di illustrare i profili di rischio del prodotto offerto;

–          il confronto tra il prodotto complesso offerto e prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione;

–          esplicitamente nel contratto, il valore del derivato, degli eventuali costi impliciti e i criteri con cui determinare i costi di recesso e/o sostituzione.

In assenza di ciò, l’investitore non può essere ritenuto in grado di formulare un giudizio di convenienza economica del derivato.

 Diritto bancario – Contratti derivati finanziari – Regolamento Consob 16190/2007 – Violazione comportamentale della banca – Risoluzione del contratto – Permanenza del diritto al risarcimento dei danni – Quantificazione

Alla violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dagli artt. 39 e 40 Regolamento Consob 16190/2007, da parte dell’istituto di credito, consegue la risoluzione del contratto derivato e quando ciò non possa verificarsi per antecedente scioglimento del rapporto contrattuale, permane in capo al cliente il diritto  a richiedere il risarcimento dei danni, quantificati nell’importo risultante dalla sommatoria dei flussi negativi pagati e del costo dello scioglimento del contratto.

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