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Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1969 del 31 dicembre 2020, Pres. Porracciolo, Est. Maisano

Massime Avv. Dario Nardone*

Sono afflitte da nullità parziale le fideiussioni OMNIBUS e SPECIFICHE conformi allo schema ABI 2003 vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, anche se stipulate successivamente al periodo di osservazione dell’Autorità garante.

Attesa la natura di prova privilegiata del provvedimento antitrust, l’onere probatorio gravante sul fideiussore è adempiuto quando abbia dimostrato la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI (Cass. n. 13846/1019, in parte motiva).

Ai sensi dell’art. 1957 c.c., da non intendersi più derogato per effetto della rilevata nullità, la garanzia non ha più effetto qualora la banca, a seguito della scadenza dell’obbligazione principale, non abbia nei successivi sei mesi adottato azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito nei confronti del debitore principale.

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