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Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 5496 del 15 novembre 2019, Pres. Rel. Forgillo

Conversione del mutuo da oneroso in gratuito in caso di usurarietà pattizia del tasso di mora calcolato sull’intera rata scaduta comprensiva dei corrispettivi

Massime Avv. Dario Nardone

Come recentemente affermato da Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019, nel sindacato di usurarietà occorre valutare specificamente il singolo contratto allo scopo di verificare se lo stesso preveda che gli interessi di mora siano sostitutivi dell’interesse corrispettivo o se, al contrario, essi si vadano ad applicare su rate già comprensive dei corrispettivi.

Qualora il contratto preveda che il tasso di mora si applichi sul solo capitale scaduto, ai fini del calcolo del TEG non si dovrà procedere alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio e la sanzione di nullità, in caso di sforamento del tasso soglia, colpirà esclusivamente la pattuizione relativa al tasso moratorio.

Qualora, invece, il contratto di mutuo preveda che gli interessi di mora si applichino sull’intera rata scaduta composta da capitale ed interessi corrispettivi, i due indici vanno valutati congiuntamente e occorre procedere alla sommatoria dei due tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, posto che entrambi hanno concorso alla usurarietà pattizia.

In tale ultimo caso, se dalla detta sommatoria risulti il superamento del tasso soglia vigente al momento pattizio, il mutuo è usurario ab origine, con la conseguente applicazione della sanzione civilistica dell’art. 1815 c.c. per cui “non sono dovuti interessi”, sicché il credito della banca va ridotto alla quota capitale delle rate scadute ed al capitale residuo (ergo: gratuità del mutuo).

P.s.

La sentenza sopra menzionata fa il paio con la (quasi) gemella Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 5497 del 15 novembre 2019, Pres. Rel. Forgillo

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