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CdA Bari, sentenza n. 81 del 14 gennaio 2022, Pres. Labellarte, Rel. Romano

Vanno ritenute ripristinatorie e non immediatamente prescrittibili le rimesse, se non è stato fissato contrattualmente il limite dell’affidamento

Massime Avv. Dario Nardone

Il conto corrente affidato costituito nel regime normativo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 – il quale ha, per la prima volta, imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari – è un contratto a forma libera, del quale era consentita la conclusione “per facta concludentia”, ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 17090/08; 14470/05); non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiamad probationem, la prova dell’affidamento può essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici quali: assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, oltre che dall’applicazione di CMS, tassi di interessi intra e extra fido rilevata negli estratti conto.

In tale contesto, devono ritenersi tutte ripristinatorie e non prescrittibili (se non dalla chiusura del conto medesimo) le rimesse se non risulti esser stato fissato contrattualmente un limite dell’affidamento (cfr. Cass. 20933/17, in motivazione).

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