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Cassazione civile, sez. III, 27 Luglio 2022, n. 23477. Pres. Rubino. Est. Saija 

da Il Caso

L'inesistenza del credito alla data del pignoramento, invalida tutta la procedura e travolge anche gli atti di intervento per crediti diversi

“In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l’originaria mancanza del diritto di procedere all’esecuzione determina l’invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d’intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi)” (massima ufficiale).

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