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Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020, Pres. Scadaferri, Rel. Terrusi

Contestata dal debitore la titolarità attiva, la cessionaria è onerata a dimostrare che il credito asseritamente ceduto sia incluso nella cessione in blocco ex art. 58 TUB

Massima Avv. Dario Nardone*

In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB  non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l’onere di dimostrare l’inclusione di quel credito nell’operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale (a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).

P.s.

Si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617, ha precisato come “la norma dell’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare INCERTEZZE OD OMBRE DI SORTA (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”; ergo, effettuata la contestazione, se permangono ombre e/o incertezze che il cessionario non riesca a dissipare, questi non potrà essere ritenuto creditore.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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