Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9862. Pres. Adelaide Amendola. Est. Positano
Massima da Il Caso
La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un’implicita deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c., poiché l’esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione. (massima ufficiale)