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Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2024, n. 20801, Pres. Pazzi, Rel. Dongiacomo, edita in Diritto del Risparmio

È nulla per indeterminatezza la clausola degli interessi con rinvio all’indice Euribor senza specificazione del divisore (360 o 365); alla nullità consegue l’applicazione di tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB

Stralcio

“2.19. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la
violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1419, 360 o 365, per cui il tasso di interesse da applicare è senz’altro determinabile; – il tribunale, del resto, anziché escludere l’intera somma di C. 956.063,96 a titolo di interessi, poteva conteggiarla in forza del divisore maggiormente favorevole al Fallimento.

2.20. Il motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).
Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola.. prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso …, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, i mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) ...” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.).

2.21. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 del TUB, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto che la clausola di cui all’art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell’1/8/2008 fosse nulla per la mancata indicazione del divisore, l’ha completamente esclusa dallo stato passivo per la somma corrispondente agli interessi, senza, tuttavia, considerare che gli stessi, in caso di nullità della clausola contrattuale relativa alla relativa misura, devono essere determinati applicando la norma prevista dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.

2.22. Il motivo è fondato.

In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.

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