Pubblicato il: 29/08/2024

Forse non tutti sanno che il D. Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali) prevede un’ambiziosa misura di sostegno all’auto-imprenditorialità, destinata a stimolare – in coloro che abbiano perso involontariamente l’occupazione – la volontà di ricollocarsi sul mercato del lavoro.

Al percettore della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) – l’indennità di disoccupazione erogata in rate mensili dall’INPS – viene, infatti, riconosciuta la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato.

Più nel dettaglio, l’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione e a titolo di incentivo nei seguenti casi:

  • per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale;
  • per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (art. 2511 c.c.), nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Occorre tenere ben presente, tuttavia, che l’erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.

Quali adempimenti sono richiesti?

Operativamente, il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Per la compilazione della domanda è essenziale allegare la documentazione attestante l’effettivo avvio di una nuova attività. Ad esempio, se è stata aperta una partita IVA, occorre allegare la Dichiarazione di conferma dell’apertura della Partita IVA ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. Una volta inviata la domanda, è possibile monitorarne lo stato con il servizio “NASpI Anticipata: consultazione domande”. Al termine della lavorazione della domanda, la Sede INPS invia la comunicazione di esito tramite POSTEL e avverte con un SMS al cellulare fornito nella domanda. Il messaggio segnala la presenza di un Avviso nell’area MY INPS, accessibile con codice fiscale e credenziali SPID, PIN o CNS.

E se s’instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata?

In tal caso il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale (si veda anche Circ. 12 maggio 2015, n. 94).

Sul punto si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Nel caso di specie, l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità, a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro, perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar). Successivamente l’Istituto gli aveva richiesto l’integrale restituzione di tale incentivo, perché il lavoratore – prima che terminasse il periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata – aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID e aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ma – ha affermato la Corte Costituzionale – la previsione della integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che il diritto al lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, allorché l’attività imprenditoriale non sia proseguita per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», come nel caso delle restrizioni per il COVID.
Non rileva, invece, il rischio d’impresa che grava sul lavoratore il quale preferisca l’anticipazione dell’intera NASpI spettante all’erogazione periodica. L’eventuale mancato successo dell’iniziativa imprenditoriale  – ad avviso della Corte – non esonera dalla restituzione integrale dell’anticipazione, nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo al quale si riferisce la NASpI.


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