Pubblicato il: 01/09/2024

Alice è in stato di gravidanza, le contrazioni sono aumentate e Giorgio preme sull’acceleratore per andare in ospedale. Nel giro di pochi secondi il conducente viene accostato da una volante dei vigili urbani del posto: dovrà pagare una multa per eccesso di velocità? Scopriamo insieme cosa accade.

L’eccesso di velocità è notoriamente fra le infrazioni più comuni previste dal Codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992.

Per ragioni di sicurezza, il regime del sistema stradale nazionale non prevede un unico limite di velocità sulle sue arterie viarie. Per la circolazione su autostrade, strade urbane ed extra-urbane, sono infatti previsti limiti diversi in base alle caratteristiche del percorso e della vettura.

La norma di riferimento è l’art. 142 del Codice della strada. Essa stabilisce – in via generale – questi limiti di velocità:

>50 km/h nei centri abitati;
>70 km/h nelle strade urbane di scorrimento (ma ci deve essere opportuna segnaletica e deve essere stata emessa un’apposita delibera comunale);
> 90 km/h per strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali;
>110 km/h per strade extraurbane principali;
>130 km/h per autostrade.

Limiti specifici sono poi previsti per:

> particolari categorie di conducenti. Ad esempio, secondo l’art. 117 del Codice della strada, i neopatentati – ovvero coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni – sono soggetti a limiti di velocità specifici: non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Il fine di queste restrizioni è, chiaramente, quello di promuovere una guida più consapevole e sicura durante i primi anni di conduzione autonoma;
> determinati tipi di veicolo. Ad esempio, i ciclomotori non possono superare i 45 km/h;
situazioni particolari. Ad  esempio, nel caso di precipitazioni atmosferiche, il limite su strade extraurbane deve essere almeno di 90 km/h e, in caso di nebbia, il limite può essere ulteriormente abbassato a 50 km/h  se la visibilità è inferiore a 100 metri. In tutti questi casi, le variazioni dei limiti massimi vengono segnalati dagli organi di polizia preposti al controllo del traffico o dagli appositi pannelli situati lungo il percorso.

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali  – puntualizza la Cassazione – va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Cass. pen., sent. 17-05-2024, n. 19635).

Superati questi limiti, si configura l’eccesso di velocità.

Questa violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Oltre alla multa, c’è anche la decurtazione dei punti dalla patente. Le sanzioni pecuniarie aumentano di un terzo se la violazione avviene nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00). L’art. 345 Reg. att. del citato D. Lgs. n. 285/1992 prevede un margine di tolleranza nel caso di rilevamento della velocità con strumenti elettronici come l’autovelox.

Qual è il margine di tolleranza degli autovelox?

Fino a 100 km/h, c’è la tolleranza di 5 km/h. Invece, sopra i 100 km/h, la tolleranza è pari al 5% della velocità massima.

L’ordinamento, ancora, riconosce lo stato di necessità quale esimente della responsabilità, in situazioni particolari al cui cospetto potrebbe essere giustificato infrangere la norma.

In particolare, secondo l’art. 54 del c.p., “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
In termini analoghi si esprime anche l’art. 4 della L. n. 689/1981, laddove stabilisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

La valutazione dell’esimente dello stato di necessità deve essere condotta con particolare prudenza e con un doveroso rigore, come in tutte le situazioni nelle quali, accertata la sussistenza di un illecito, si deve motivare la ragione di legge per la quale si esonera il colpevole da ogni pena (Cass., sent. n. 537/2000).
Lo stato di necessità deve essere circoscritto alla situazione che ha fatto scattare la sanzione amministrativa. Questo stato di necessità, poi, dovrà essere dimostrabile (cartelle cliniche e certificati medici, per esempio). Il pericolo, insomma, deve essere imminente e deve esserci un nesso di causa – effetto specifico e preciso, tra la situazione pericolosa (nell’esempio, la donna sta partorendo) e la reazione (l’eccesso di velocità del conducente).


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