Pubblicato il: 14/08/2024

Sei in cassa integrazione e assisti un familiare gravemente malato e non autosufficiente? Ti stai chiedendo se hai ancora diritto alle indennità erogate in virtù della fruizione dei congedi straordinari?

Prima di affrontare la questione, sembra utile chiarire che la cassa integrazione guadagni (CIG) consiste in una prestazione economica, erogata dall’INPS ai lavoratori quando il datore è costretto momentaneamente a sospendere l’attività, o a ridurre l’orario di lavoro al verificarsi di specifiche circostanze (provvisoria difficoltà di mercato del datore; altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori; riorganizzazione aziendale o grave crisi aziendale).

Si distinguono due tipologie:

  • cassa integrazione a zero ore: in tal caso il lavoratore resta a casa per tutto il mese lavorativo;
  • cassa integrazione ad orario ridotto: in tal caso il lavoratore è sospeso solo per alcune ore al giorno o per alcuni giorni a settimana.

È definito, invece, congedo straordinario il periodo retribuito di assenza dal lavoro, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave accertata. Originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave, il congedo straordinario è, a tutt’oggi, inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità, il D. Lgs. n. 151/2001, anche se progressivamente ha assunto una portata più ampia, estendendo così il proprio ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, sino a ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili e, ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli (art. 42 D. Lgs. n. 151/2001).

La legge ha, poi, individuato un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base a una libera scelta della persona disabile.

La presentazione della domanda – da cui decorre la validità della stessa – incontra tuttavia dei limiti. È, infatti, possibile richiedere fino a un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.

Ritornando ora al quesito di partenza – se sussiste, cioè, compatibilità fra l’istituto della cassa integrazione e il diritto a fruire dei congedi straordinari – si segnala che il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro, come nel caso di CIG a zero ore, consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.

In altri termini, in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta più possibile avanzare la richiesta di congedo. Ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui si versi nello stato di disoccupazione con il beneficio della NASpI.

Diversamente, nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua – invece – a percepire il trattamento di integrazione salariale unitamente all’indennità per il congedo straordinario. In quest’ultimo caso, infatti, può usufruire dei permessi in modo proporzionale alle ore lavorate. L’INPS specifica che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, “al netto” del trattamento integrativo.


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