Download PDF

Tribunale di Chieti, ord. del 26 gennaio 2016 – Est. Camillo Romandini

Al fine di vagliare l’usurarietà di un contratto di finanziamento in relazione al costo complessivo, espresso in TAEG, promesso dalla parte finanziata nella ipotesi di estinzione anticipata o di risoluzione contrattuale, il CTU dovrà computare tutti i costi, escluso solo imposte e tasse.

Più precisamente, secondo il Tribunale teatino, il CTU dovrà determinare, sulla base delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e tenuto conto di tutti gli oneri legati all’erogazione del credito – con l’unica eccezione delle imposte e tasse – ivi compresi le spese assicurative e il compenso di estinzione anticipata nella misura pattuita, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè il tasso che rende uguale su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutti i pagamenti effettuati a titolo di rimborso del credito ed a titolo di pagamento di tutti i costi legati al credito, ottenuto applicando la usuale formula di calcolo stabilita dalla legge 108/96 recepita dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia, che il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse esercitato la facoltà, concessa, dal contratto, di estinguere il mutuo nel corso della durata del contratto, compresa l’ipotesi di estinzione alla prima data utile concessa dalle pattuizioni contrattuali nonché alla data esemplificativamente utilizzata nella CTP della parte finanziata, rimodulando il piano di ammortamento in modo da tener conto di tutti i flussi finanziari legati agli importi delle erogazioni e dei rimborsi.

Parimenti, il CTU dovrà calcolare il TAEG anche nell’ipotesi di inadempimento prevista in contratto, alla data della scadenza del termine ivi concesso, considerando tutti gli oneri posti a carico del mutuatario in conseguenza dell’inadempimento, ad eccezione delle imposte e tasse.

Al fine di esattamente quantificare le somme da ripetere dall’usurario, il CTU dovrà infine individuare gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte finanziata in esecuzione del contratto usurario e calcolare l’ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata.

Di seguito il testo integrale del Tribunale di Chieti, ord. 27.01.2016 con i quesiti al CTU.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.