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Corte Giustizia UE 19 novembre 2015 – causa C-74/15 – Pres. Borg Barthet – Est. Berger

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

Testo integrale: Corte Giustizia UE 19 novembre 2015 – causa C-74/15 – Pres. Borg Barthet – Est. Berger

Tribunale Milano, Sez. VI, ordinanza del 04 aprile 2016, Est. Margherita Monte

In forza della sentenza del Tribunale di Bergamo si è formato il giudicato riguardo alla qualifica di “Consumatori” in capo ai sig.ri G. G. ed A. G., i quali hanno sottoscritto la “fideiussione omnibus” azionata dalla Banca nei confronti delle opponenti come eredi ed altresì riguardo alla qualificazione giuridica di garanzia autonoma della stessa “fideiussione omnibus”. Ne consegue che in favore delle opponenti valgono le norme a tutela dei Consumatori anche alla luce dei principi espressi dall’Ordinanza della Corte di Giustizia 19.11.2015 nella causa C-74/15 e, dunque, in particolare le disposizioni dell’art. 33 lett t) D. Legisl. N. 206\2005 sulle clausole vessatorie che pongono al Consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto sottostante.

Testo Integrale: Tribunale Milano, Sez. VI, ordinanza del 04 aprile 2016, Est. Margherita Monte

One thought on “AI PRIVATI FIDEUISSORI O GARANTI DI SOCIETÀ COMMERCIALI SI APPLICA LA TUTELA COMUNITARIA DEI CONSUMATORI DALLE CLAUSOLE ABUSIVE, PURCHÉ LA GARANZIA ESULI DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PRIVATO E PURCHÈ QUESTI NON ABBIA COLLEGAMENTI FUNZIONALE CON LA SOCIETÀ – Corte Giustizia UE, 19 novembre 2015 – causa c-74/15 – Pres. Borg Barthet – Est. Berger; IN QUANTO FIDEIUSSORI-CONSUMATORI, AI SENSI DELL’ART. 33 LETT T) D. LEGISL. N. 206\2005 È VESSATORIA E NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONGA LORO LIMITAZIONI DELLA FACOLTÀ DI OPPORRE ECCEZIONI INERENTI AL RAPPORTO SOTTOSTANTE, COME NEL CASO DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA – Tribunale Milano, Sez. VI, ordinanza del 04.04.2016, Est. Margherita Monte

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