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ABF Collegio di Coordinamento, decisione del 16 maggio 2018

Di seguito lo stralcio decisivo:

2.2. – A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo) si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815, comma 2 cod. civ. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) l’accertato collegamento tra il contratto di finanziamento e i contratti di assicurazione stipulati a protezione del credito; c) la considerazione che limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; d) il collegamento con l’art. 1419, comma 2 cod. civ. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

3.1. – Il Collegio di Coordinamento, tenuto contro anche dalla sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di negazione dell’usura sopravvenuta, ritiene decisivo il dettato del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante “Interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura”, il cui art. 1 recita: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

3.2. – La succitata sentenza delle Sezioni Unite, nella parte che qui interessa, afferma testualmente: “Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen.”

3.3. – A parere di questo Collegio il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’’inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

3.4. – In presenza dell’interpretazione autentica di una norma offerta dallo stesso legislatore, l’interprete deve prenderne atto e, superati dubbi e/o perplessità, adeguarsi, essendo in tal modo precluso qualsiasi spazio per interpretazioni alternative.

4 – Inoltre appare opportuno considerare che già prima della sentenza delle Sezioni Unite ripetutamente citata, la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.

6.1. – Il Collegio enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto:

“Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

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