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Tribunale di Lanciano, sentenza n. 309 del 15 settembre 2023, Est. Boncompagni

Va negata la titolarità attiva del credito alla sedicente cessionaria che fondi il proprio diritto su distinti contratti di cessione; la dichiarazione di cessione del cedente non ha valenza sostitutiva del contratto di cessione

Massime Avv. Dario Nardone

In assenza di produzione dello specifico contratto di cessione, non può ritenersi raggiunta la prova della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria precettante laddove questa abbia fondato il proprio diritto di credito su due distinti atti di cessione stipulati in epoche diverse, risultando evidentemente incoerente l’allegazione per cui per un medesimo contratto siano stati stipulati diversi atti di cessione.

Siffatta carenza probatoria non può essere colmata dalla dichiarazione con cui la banca cedente Banca ha dichiarato l’inclusione del credito per cui è processo nella cessione dei crediti intervenuta in favore della cessionaria, dovendosi condividere, al riguardo, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell’elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate, non trattandosi, peraltro, in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame (Trib. Brescia, 21 dicembre 2022, che richiama anche Trib. Milano, 16 settembre 2021).

 

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