Pubblicato il: 14/08/2024

In questo periodo di forte calura estiva, capita spesso di raggiungere in auto le spiagge indossando delle calzature di tipo aperto. In tal caso il nostro comportamento è lecito? È consentito guidare con le infradito o a piedi nudi o con i tacchi a spillo?

La Polizia di Stato ha affrontato la questione; in particolare, in una circolare si legge che dal 1993 non esiste più alcun divieto circa l’uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo, né è vietato guidare a piedi nudi. Viene, però, contestualmente specificato che «il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)».

E il Codice della Strada cosa afferma al riguardo?

Il Codice della strada, approvato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non ne vieta espressamente l’uso. Ciò significa che non è possibile ricevere una multa per essere stati colti a guidare con le ciabatte, a piedi scalzi oppure con i tacchi alti.

Tuttavia, al fine di fugare ogni dubbio circa la liceità della condotta in questione, occorre prendere in considerazione due norme specifiche del Codice della strada:

  • l’art. 140, laddove si sancisce un principio informatore della circolazione, ovvero quello della sicurezza: «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»;
  • l’art. 141, secondo comma, il quale recita che il conducente deve sempre «essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

È indubbio, infatti, che le calzature di tipo aperto non garantiscono la stessa stabilità del piede rispetto ad una scarpa chiusa sul davanti e dietro, non essendo le prime ben ancorate al piede. Di conseguenza è compromessa anche la sensibilità a livello dei pedali, con il rischio di rallentare la nostra reattività in caso di imprevisti. Guidando in ciabatte, per esempio, si potrebbe impiegare qualche metro in più per completare una frenata di emergenza, rendendo meno improbabile un tamponamento. Anche guidando scalzi si corrono dei rischi: il piede sudato per il caldo potrebbe scivolare pericolosamente dal pedale del freno.

La regola del buon senso, ovvero il parametro dell'”autodisciplina” – richiamato nella circolare diramata dalla Polizia di Stato – indurrebbe, quindi, ad indossare scarpe ergonomiche, idonee per una guida sicura, e a portarsi dietro delle scarpe di ricambio, da mettere poi a destinazione raggiunta e a veicolo fermo.

E in caso di incidente stradale? Quali sono le conseguenze se emerge che il conducente indossava delle ciabatte durante la guida?

Il particolare non è irrilevante per le compagnie assicurative. Se è vero che non si può essere multati per essere stati visti guidare con le ciabatte o scalzi, è altrettanto vero che il comportamento del conducente deve essere diligente, tale cioè da non ridurre il livello di sicurezza necessario per fare fronte a situazioni di pericolo. Le compagnie assicurative possono, quindi, rivalersi per il pagamento del risarcimento su un automobilista che abbia causato un incidente per via della scelta delle calzature. Uno scenario simile si configura proprio quando le Forze dell’Ordine, arrivate sul posto, abbiano verbalizzato l’inadeguatezza oggettiva delle calzature indossate al momento del sinistro stradale. 


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