Pubblicato il: 16/07/2024

La nuova proposta della Cisl passa all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei deputati. Come dichiarato infatti dal Presidente Walter Rizzetto, la Camera analizzerà il disegno di legge presentato dalla Cisl in materia di partecipazione al lavoro.
Si preannuncia una vera e propria rivoluzione nel rapporto di lavoro tra azienda e dipendenti, con l'obiettivo di incrementare l'attività di partecipazione dei dipendenti, nonché di un aumento generale dei salari.
L'approvazione del disegno di legge sembra piuttosto probabile. Infatti, la proposta apparentemente raccoglie il sostegno sia delle forze politiche di maggioranza che di opposizione. Ciò si traduce automaticamente in grosse novità per i dipendenti, i quali, in caso di approvazione del d.d.l., potrebbero partecipare agli utili societari – percependo quindi un incremento in busta paga – e potrebbero essere coinvolti nelle varie attività aziendali, anche a livello decisionale, come ad esempio prendere parte al consiglio di amministrazione della società.
Vediamo quindi più dettagliatamente cosa prevede il nuovo disegno di legge.
Ebbene, in primo luogo è bene precisare che la proposta è frutto di una iniziativa del sindacato Cisl. Il testo del d.d.l. ha raccolto un numero piuttosto elevato di firme, circa 400 mila, che fa quindi ben sperare nell'ottica di una sua approvazione da parte del Parlamento.
La proposta darà piena e concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 46 Cost., il quale recita testualmente: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”
Tale norma, ad oggi, è rimasta del tutto inapplicata. La finalità perseguita dalla Costituzione, infatti, era quella di migliorare la produttività e, di conseguenza, rafforzare l'economia nazionale attraverso una maggiore e più proficua collaborazione tra le due parti del contratto di lavoro, ovvero imprenditori e lavoratori dipendenti. Ciò doveva avvenire attraverso un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle dinamiche e nelle politiche aziendali. Tuttavia, come detto, nel nostro Paese tale risultato non è, ad oggi, stato raggiunto; anzi, i contrasti tra le due realtà si sono acuiti, soprattutto negli ultimi anni.
La speranza quindi è che, attraverso questa riforma, si riesca a raggiungere l'obiettivo sperato.
Tornando al contenuto della proposta, il d.d.l. è piuttosto preciso in ordine alle modalità con cui i lavoratori potranno partecipare attivamente alle attività imprenditoriali.
La Cisl, infatti, rimarca l'importanza di questo obiettivo, sottolineando che il suo raggiungimento rappresenta al contempo un mezzo con cui garantire un importante sviluppo economico, nonché “la realizzazione di un progresso sociale”.
Il d.d.l., a tale scopo, individua le aree in cui tale partecipazione dei dipendenti dovrà avvenire. In particolare, le aree sono quattro, ovvero:
  • attività gestionale: la partecipazione avverrà mediante l'inserimento dei lavoratori all'interno degli organi gestionali delle aziende, come consigli di sorveglianza e consigli di amministrazione. L'innovazione dovrà estendersi anche nei riguardi delle società a partecipazione pubblica, per le quali, secondo la proposta, è richiesta la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori all'interno dei consigli di amministrazione;
  • partecipazione finanziaria: in questo caso, il d.d.l. propone di applicare un sistema a premi, con conseguente aumento degli stipendi dei lavoratori, i quali potranno partecipare agli utili aziendali. Ne consegue che, maggiore sarà l'utile prodotto dall'azienda, maggiori saranno – di riflesso – anche i guadagni ottenuti dai lavoratori. In questo modo, gli stessi saranno maggiormente spinti a incrementare il proprio impegno lavorativo. Inoltre, il d.d.l. prevede ulteriori forme di partecipazione, tra cui ad esempio quelle relative a piani di azionariato diffuso;
  • attività organizzativa: le imprese potranno far svolgere ai lavoratori progetti innovativi, dietro percezione di alcuni incentivi. Alcune premialità sono riservate anche ai lavoratori i quali, con il loro apporto, partecipino alle attività di innovazione e di miglioramento delle attività produttive aziendali;
  • attività consultiva: il d.d.l. ha individuato specificamente i casi in cui vige l'obbligo di consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.
L'individuazione di queste attività, come detto, garantirà importanti vantaggi per aziende e lavoratori.
A titolo esemplificativo, i vantaggi sono i seguenti:
  • incremento degli stipendi;
  • migliore qualità e stabilità dell'impiego;
  • aumento della produttività e della competitività;
  • maggiore sostenibilità sociale;
  • nessuna delocalizzazione;
  • migliori condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • maggiori investimenti;
  • completa coesione sociale;
  • ritorno delle aziende dall'estero.
Il d.d.l. individua, poi, le modalità attraverso le quali i lavoratori potranno partecipare attivamente all'attività aziendale.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 3 del disegno di legge, è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. In particolare, il testo prevede che i contratti collettivi riguardanti le società per azioni – oppure le società europee dotate di un sistema di governance dualistico – possano disciplinare le attività che i rappresentanti dei lavoratori sono chiamati a svolgere in seno ai consigli di sorveglianza. Il testo inoltre prevede la partecipazione nella percentuale di 1/5 dei membri.
Tuttavia, la scelta spetta pur sempre all'azienda, che appunto può decidere se includere o meno, nel consiglio di sorveglianza, uno o più rappresentanti dei lavoratori che rientrino in piani di partecipazione finanziaria.
La scelta di inserire tali rappresentanti all'interno del consiglio di sorveglianza fa sì che l'azienda possa percepire degli incentivi economici.
L'art. 4 invece concerne la partecipazione al CDA da parte dei rappresentanti dei lavoratori, i cui nominativi sono scelti direttamente dai dipendenti, secondo le modalità fissate dai contratti collettivi. I soggetti scelti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto societario. I dipendenti che svolgono anche la funzione di rappresentanti, inoltre, avranno diritto a fruire di permessi retribuiti per prendere parte alle riunioni del consiglio.
Sono previsti incentivi anche per le società che introducono meccanismi di partecipazione dei lavoratori all'interno del CDA.
L'articolo indubbiamente più interessante e rilevante per i lavoratori è l'art. 6, il quale disciplina l'attività di partecipazione degli stessi agli utili aziendali, determinando quindi un incremento di stipendio.
La norma infatti prevede che una parte degli utili dell'impresa, pari ad almeno il 10% degli utili complessivi, venga distribuita ai lavoratori dipendenti. Queste somme sono soggette a un'imposta sostitutiva del 5% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, fino a un massimo di 10.000 euro lordi, se distribuite secondo contratti collettivi aziendali o territoriali. Il testo del d.d.l., quindi, introduce un regime fiscale agevolato per incentivare le aziende ad adottare questo tipo di sistema premiale.
Non sono invece soggetti a imposta, non costituendo reddito da lavoro dipendente, i contributi che il lavoratore versa nei fondi pensionistici complementari oppure nei piani pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Analogo discorso vale per i contributi versati per l’assistenza sanitaria: anch'essi non formano reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva.
Nell'ottica quindi di rafforzare la partecipazione dei dipendenti all'attività aziendale, l’art. 12 dispone che, nelle imprese le quali nei propri organici comprendano più di 50 dipendenti, vige l'obbligo di informazione e consultazione nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali, nonché verso i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore.
L'attività informativa dev'essere effettuata con cadenza almeno annuale. A vigilare sull'esatto assolvimento di tale obbligo sono le commissioni paritetiche. La loro composizione è fissata dai contratti collettivi. Inoltre, tali contratti stabiliscono anche sedi, tempi, modalità e contenuto dell'attività di consultazione.
In particolare, la consultazione concerne diversi aspetti. Di seguito eccone alcuni:
  • informazioni economiche e finanziarie dell'azienda;
  • decisioni strategiche, investimenti, piani industriali, nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;
  • implementazione di nuovi modelli organizzativi e uso di sistemi automatizzati per decisioni e monitoraggio;
  • piani per la transizione ecologica e digitale, e per la sostenibilità sociale;
  • situazione e previsioni sull'occupazione, contratti di lavoro, parità di genere, misure per prevenire effetti negativi sui livelli occupazionali e per promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
  • programmi e piani di formazione per i dipendenti.


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