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Tribunale di Taranto, decreto del 14 maggio 2024, Est. Paiano

Va sospesa la procedura esecutiva promossa su mutuo notarile quando lo stesso, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. 12007/2024)

Stralcio

“L’istanza di sospensione può essere accolta, in ragione del principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una Banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro) ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario al mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benchè debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio del mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007); principio questo che appare applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che a fronte del vincolo apposto – in favore dell’istituto di credito mutuante – sulle somme mutuate (cfr. art. 2 del contratto) non risulta prodotto un successivo documento – redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – che attesti lo svincolo delle suddette somme in favore del mutuatario”.

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